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TAURIANOVA (RC), MERCOLEDì 06 NOVEMBRE 2024

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Scontro Anac-Oliverio, si acceleri su modifica norma Il Tar del Lazio si è pronunciato in merito alla normativa sugli incarichi ai vertici delle Aziende sanitarie

Scontro Anac-Oliverio, si acceleri su modifica norma Il Tar del Lazio si è pronunciato in merito alla normativa sugli incarichi ai vertici delle Aziende sanitarie
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di Agostino Pantano

Non c’è «colpa o dolo» e, quindi, non c’è “interdizione” che può essere comminata al presidente Mario Oliverio. E’ chiarissima l’ordinanza con cui il Tar del Lazio si pronuncia per la prima volta sul “caso Gioffrè”, ma, l’atto con cui i giudici amministrativi sospendono l’efficacia della misura adottata dall’Autorità Anticorruzione per negare al governatore il diritto di fare nomine per 3 mesi, possiede una valenza che supera i confini regionali e intercetta il dibattito nazionale sul necessario processo di modifica del decreto legislativo 39/2013.
In Calabria, dunque, si forma un precedente di cui il legislatore dovrà tenere conto se vorrà, come chiede lo stesso presidente Raffaele Cantone, mettere mano alla normativa sugli incarichi ai vertici delle Aziende sanitarie.
Intanto, la Terza sezione del Tribunale capitolino – fissando per il maggio prossimo il giudizio di merito sulla misura interdittiva, decisa per la prima volta in Italia senza quella futura «determina interpretativa» annunciata dallo stesso presidente dell’Anac – in maniera definitiva ha «escluso» che competesse al presidente Oliverio di «esperire le necessarie verifiche in ordine all’assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità» in capo a Santo Gioffrè, nel marzo scorso nominato dalla giunta regionale Commissario straordinario dell’Asp di Reggio Calabria.
Il presidente Oliverio, nel quadro di una legge che stabilisce solo per i “direttori” il divieto di assumere incarichi se siano stati candidati nei 5 anni precedenti, ha proceduto in maniera legittima alla nomina fiduciaria, tanto più dopo che il ministero della Funzione Pubblica – attraverso un parere reso –aveva escluso l’equiparazione tra le limitazioni dei direttori e quelle dei commissari.
E mentre si rimane in attesa del giudizio chiesto al Tar dallo stesso Gioffrè, decaduto dal ruolo per effetto di una norma che per ammissione di Cantone «pone non pochi problemi ermeneutici e applicativi», per Oliverio la mancanza di colpa o dolo registrata dal Tar ristabilisce il suo pieno diritto e, anche, crea le condizioni affinché la querelle calabrese stimoli l’Anticorruzione.
Sebbene giustificata dalla novità determinante di un impianto normativo che si pone il sacrosanto obiettivo di contrastare fenomeni potenzialmente corruttivi, non sembra comunque auspicabile una “via giudiziaria” alla riforma che, secondo pareri unanimi e trasversali alle forze politiche,a questo punto si impone.
La facoltà degli enti di nominare alla guida delle Aspdei Commissari, che a differenza dei direttori hanno incarico temporaneo e fiduciario, va specificata in maniera dettagliata.
La stessa ordinanza del Tar che ristabilisce il diritto del presidente Oliverio dichiara «una manifesta contraddizione» tra gli accertamenti fatti dall’Anac e la sanzione poi comminata, quindi imponendo di fatto una ulteriore specializzazione del ruolo dell’Autorità, per dotare l’organismo di poteri più specifici, capillari e preventivi, soprattutto per aiutare gli Enti a non incorrere in errori dovuti alle contrastanti interpretazioni che ancora persistono.
E’ qui il contributo che il “caso Calabria” può offrire al dibattito nazionale, al netto della polemica politica da cui il presidente Oliverio esce comunque rafforzato, in ragione della sua assoluta fiducia nell’unico organo che in questo momento sembrerebbe titolato a pronunciarsi: il Tribunale amministrativo.
Nessun ente può rimanere ostaggio dei limiti di una legge, nessuna istituzione può essere chiamata in causa per colpe che con tutta evidenza non ha: solo da queste certezze il governatore è stato animato nel vivo di uno scontro, in cui non ha mai inteso offuscare la credibilità dell’organismo di controllo, difendendo semmai il suo ruolo dagli attacchi strumentali di chi ha tentato in tutti i modi di politicizzare una questione interpretativa che ora tocca dirimere definitivamente.
Ecco perché sorprende una recente dichiarazione del presidente Cantone che, in una lettera al Corriere della Sera, ha addossato all’Anac regionale la responsabilità del procedimento sanzionatorio disposto contro Oliverio. È l’ordinanza del Tar, però, a smentirlo nella parte in cui i giudici ricostruiscono l’iter che sono chiamati a valutare dopo il ricorso del presidente della Regione. L’Autorità diretta da Cantone è costituita in giudizio per resistere all’istanza presentata dai legali del governatore. Un ruolo attivo, quindi, da cui discende inoltre l’impugnazione contro «il provvedimento – si legge nell’ordinanza dei giudici – di irrogazione della sanzione dell’interdizione a conferire incarichi amministrativi per la durata di mesi tre, comminata su segnalazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione».
Le carte dunque senza ombra di dubbio dicono che l’organismo guidato dal presidente Cantone ha agito ed ha resistito. Spostare in Calabria le responsabilità di una querelle che si poteva benissimo evitare, altera la realtà e non aiuta quel processo di modifica rapida che, invece, il presidente Oliverio ha sempre caldeggiato.