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TAURIANOVA (RC), DOMENICA 05 GENNAIO 2025

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Se manca la notifica del verbale la cartella è nulla Equitalia deve pagare anche le spese processuali. A nulla vale che la multa doveva essere notificata dal Comune

Se manca la notifica del verbale la cartella è nulla Equitalia deve pagare anche le spese processuali. A nulla vale che la multa doveva essere notificata dal Comune
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Cartella esattoriale per una multa mai notificata? Non solo dev’essere annullato
l’atto impositivo, ma Equitalia deve pagare anche le spese processuali. Ciò vale
anche quando a non provare la notifica del verbale di accertamento sia stato il Comune:
il contribuente dev’essere lasciato indenne da questi esborsi non legittimati. È
la Corte di cassazione a stabilirlo con l’ordinanza n. 9528 del 12 aprile 2017,
che ha rigettato il ricorso dell’agente per la riscossione e che per Giovanni D’Agata,
presidente dello “Sportello dei Diritti” costituisce un significativo precedente
a favore del contribuente che non solo subisce l’illegittima riscossione, ma troppo
spesso, pur dimostrando l’illegittimità delle attività degli enti, si vede ingiustamente
compensare le spese di lite che, quindi, per la sua parte restano putroppo a proprio
carico. Nella fattispecie, Equitalia si era difesa denunciando la violazione degli
articoli 91 e 92 del codice di procedura civile poiché essendo necessariamente obbligata
a porre in esecuzione il titolo trasmesso dall’ente accertatore, non sussisterebbe
alcun nesso tra l’attività cui è demandata e l’atto presupposto che ha determinato
l’accoglimento della domanda attrice, ossia la mancata notifica dei verbali di accertamento
delle violazioni al codice della strada, che – sempre per l’esattore – sarebbe
di pertinenza esclusiva dell’ente impositore.La Suprema Corte nel rigettare le doglianze
dell’ente per la riscossione, ha tuttavia ritenuto legittima la condanna alle spese
di lite — salva l’eventuale applicazione della disciplina sulla compensazione,
alla quale però il soccombente (quale va definita Equitalia) non ha alcun diritto
— che vale anche per l’agente di riscossione nel caso di accoglimento delle opposizioni
non dovute a vizi formali o della procedura di riscossione.