Siderno, nuove norme per diffusione musica locali Numerose lamentele pervenute presso il Municipio da parte di alcuni residenti
Considerate le numerose lamentele pervenute presso il Municipio da parte dei residenti, nella giornata di ieri l’Amministrazione Comunale di Siderno ha revocato l’ordinanza n. 32 del 06 luglio 2017 relativa alle norme che i locali notturni avrebbero dovuto rispettare durante il periodo estivo nella diffusione di musica di sottofondo, di intrattenimento e di svago.
Pur considerando la vocazione turistica della nostra città, l’Amministrazione ha infatti ritenuto imperativo provvedere contestualmente alla tutela della salute e della quiete pubblica, ragion per cui, attraverso l’ordinanza n. 37 diffusa in data 1 agosto 2017, viene ordinato a tutti i gestori di esercizi pubblici e privati per la somministrazione di alimenti e bevande che intendono svolgere attività di intrattenimento e di svago di:
• Presentare all’ufficio del commercio del Comune una denuncia di inizio attività;
• Essere in possesso di una relazione tecnica di impianto acustico da presentare al competente ufficio comunale entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, pena l’impossibilità del locale di svolgere attività di intrattenimento e svago di qualunque tipo (pena che sarà applicata anche qualora non venissero osservate le norme di limitazione di pressione sonora o di mancato rispetto di quanto indicato dalla relazione tecnica);
• Essere in possesso di una licenza di tipo C;
• Avere la documentazione idonea per l’installazione di eventuali attrezzature mobili e impianti elettrici di filodiffusione;
• Rivolgere le casse di amplificazione, dotate di apposito “limitatore del volume” verso il mare;
• Rispettare le seguenti, nuove, fasce orarie:
• Dal 01 agosto al 27 agosto fino alle ore 02:30;
• Dal 28 agosto al 10 settembre fino alle ore 01:30;
• Rispettare i valori assoluti di immissione del rumore in ambiente esterno secondo i valori di seguito riportati:
• Aree particolarmente protette: 40 dB;
• Aree prevalentemente residenziali: 45 dB;
• Aree di tipo misto: 50 dB;
• Aree di intensa attività umana: 55 dB;
• Aree prevalentemente industriali: 60 dB;
• Aree esclusivamente industriali: 70 dB.
In caso di violazione delle disposizioni sopra elencate si rischiano sanzioni amministrative comprese tra i 1.000 e i 10.000 €, la diffida all’attuazione di interventi tali da far rientrare le emissioni acustiche nei limiti previsti e, in caso di recidiva, la chiusura del locale fino a 20 giorni o l’apposizione dei sigilli alle apparecchiature acustiche.