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“Strisce blu”. Dev’essere annullato il verbale per ticket non pagato se non è dimostrata la nomina dell’ausiliario del traffico

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Va annullato il verbale elevato sulle strisce blu senza l’esposizione del titolo
di pagamento se a contestare l’infrazione è un ausiliario del traffico non abilitato.
Di fronte alla contestazione del trasgressore è all’ente che tocca provare, nel
giudizio di opposizione al verbale di accertamento, la dimostrazione della legittimità
della nomina. A stabilirlo è l’interessante ordinanza 22867/14, pubblicata il
28 ottobre dalla sesta sezione civile della Cassazione che Giovanni D’Agata, presidente
dello “Sportello dei Diritti [1]”, ritiene utile commentare per evidenziare come
spesso le amministrazione comunali, prese dal “far cassa” attraverso il ricorso indiscriminato
a parcheggi a pagamento e sanzioni al codice della strada, omettano di adempiere
a tutti gli obblighi necessari al fine di procedere alla corretta contestazione delle
infrazioni.Nel caso di specie, i Giudici di legittimità hanno accolto il ricorso
di un conducente e cassato con rinvio la sentenza impugnata del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere. Il ricorrente, infatti, già innanzi al Giudice di Pace aveva
rilevato la nullità del verbale notificatogli dal Comune perché ad accertare l’infrazione
era stato un ausiliario del traffico.Il giudice togato del tribunale campano aveva
al contrario, ritenuto la sua richiesta infondata: l’agente che aveva rilevato
l’infrazione era legittimato all’accertamento. A questo punto l’automobilista
ricorreva in Cassazione, dove la Corte ne riteneva fondate le doglianze evidenziando
che il Tribunale si fosse limitato ad affermare la legittimazione dell’ausiliario
a rilevare l’infrazione, non chiarendo, però, se l’accertatore fosse abilitato
a farlo.Gli ermellini hanno rilevato che gli ausiliari del traffico (articolo 1,
l. n. 127/1997) sono legittimati ad accertare e contestare le violazioni al codice
della strada «/solo se queste concernano le disposizioni in materia di sosta, ma
non sono abilitati a rilevare infrazioni inerenti a condotte diverse, come quelle
attinenti alla circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, le quali possono
essere contestate, oltre che dagli agenti di cui all’articolo 12 Cds, anche dal
personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone/». Ne consegue
che, «/proprio perché la legittimazione degli ausiliari del traffico e dei suddetti
agenti accertatori ispettivi è ricondotta al possesso di requisiti specifici fissati
dalla legge che devono essere recepiti negli appositi provvedimenti amministrativi
di nomina, qualora, nel conseguente giudizio di opposizione a verbale di accertamento,
l’autorità amministrativa convenuta, a fronte di una specifica contestazione da
parte dell’opponente, non offra la prova della legittimità della loro nomina,
la domanda di annullamento del verbale deve essere accolta secondo i principi generali
sulla ripartizione dell’onere probatorio in siffatto tipo di processo/».