Taurianova, esposto di Biasi alla Procura contro Fausto Siclari Continua la "guerra" tra il leader degli "Innamorati" ed il Presidente del Consiglio comunale sulle presunte somme indebitamente percepite da Siclari quando ricopriva la carica di assessore
Alla Procura della Repubblica di Palmi
Per il tramite del
Comando Compagnia Carabinieri di Taurianova
Il Sottoscritto consigliere comunale del Comune di Taurianova, Avv. Rocco Biasi, nato a Sydney (Australia) il 24.01.1964, espone quanto segue in premessa.
Il Sig. Fausto Siclari, nato a Taurianova il 27/7/1957 e residente a Taurianova in via Trento e Trieste, n° 13, che attualmente ricopre la carica di Presidente del Consiglio Comunale di Taurianova, dal dicembre 2015 ed ha rivestito la carica di Assessore Comunale del Comune di Taurianova per circa 10 anni, a partire dal 1997 al 2007.
Proprio in virtù della carica di assessore a suo tempo ricoperta, veniva prima indagato e successivamente imputato nel procedimento penale n. 2652/07 RGNR (all. 1 decreto fissazione udienza preliminare e richiesta di rinvio a giudizio) per il delitto di cui agli artt. 110 e 640 cp, per avere, nella qualità di dipendente dell’ASL n. 10 di Palmi, in concorso con altre persone, mediante artifizi e raggiri consistiti nel non aver prestato servizio senza alcuna giustificazione, dal 1 agosto 2006 al 12 marzo 2007, indotto in errore l’ASL di Palmi circa l’effettività della propria prestazione lavorativa, con ciò procurandosi un ingiusto profitto consistito nell’indebita percezione delle retribuzioni per una somma pari ad €. 18.903,18. Con l’aggravante dell’aver cagionato alle parti offese, ASL di Reggio Calabria e Comune di Taurianova, un danno patrimoniale di rilevante gravità.
Nel corso dell’Udienza Preliminare, celebrata in data 10/10/2012, si costituiva Parte Civile il Comune di Taurianova, il quale chiedeva la condanna degli imputati per i reati contestati ed il risarcimento dei danni patiti oltre alla restituzione di quanto illegittimamente ricevuto dal Sig. Siclari Fausto (all. 2 Atto di costituzione di Parte civile).
Tale processo si concludeva con sentenza n. 219/12 R.G. Sent., emessa in data 21/11/2012, dal GUP del Tribunale di Palmi, dott.ssa Cristina Mazzuoccolo, con la quale si dichiarava, ex art. 424 e 425 cpp, non luogo a procedere nei confronti degli imputati perché il fatto non sussiste (all. 3).
In data 22/11/2016, i consiglieri comunali Biasi Rocco, Perri Maria Teresa, Versace Marianna, Scarfò Raffaele e Caridi Antonino, depositavano interpellanza con richiesta di discussione in aula consiliare – art. 42, commi 1, 2 e 5 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, denominata “Somme indebitamente percepite dal Rag. Fausto Siclari attuale Presidente del Consiglio, nella qualità di ex assessore comunale”(all. 4).
Nell’indicata interpellanza i consiglieri evidenziavano che il Presidente del Consiglio, Rag. Fausto Siclari, non aveva mai ottenuto dal suo Ente lavorativo l’aspettativa, tant’è che era stato condannato in procedimento disciplinare, tra l’altro, anche alla restituzione degli stipendi indebitamente percepiti, per assenza arbitraria dal posto di lavoro.
Si sosteneva, inoltre che, non essendoci, formalmente, mai stato il provvedimento di aspettativa, il Comune di Taurianova avrebbe dovuto corrispondere all’attuale Presidente del Consiglio, allora Assessore, una indennità al 50%, mentre l’aveva corrisposta, indotto in errore, al 100%.
Dopo aver tanto premesso, i consiglieri comunali sopra specificati chiedevano al Sindaco quanto di seguito riportato:
1. se gli Uffici Comunali competenti e il Sindaco sono a conoscenza della vicenda che ha visto coinvolto l’attuale Presidente del Consiglio Comunale nel periodo che va dal 1 agosto 2006 al 12 marzo 2007;
2. Se sono a conoscenza che ad un pubblico dipendente in servizio presso il proprio ente, deve essere corrisposto solo il 50% dell’indennità di funzione se riveste il ruolo di assessore?
3. In caso positivo, se hanno provveduto al conteggio delle somme che l’attuale Presidente del Consiglio allora Assessore Comunale deve restituire, in conseguenza del fatto che all’epoca lo stesso percepiva lo stipendio dal proprio ente di appartenenza, nella qualità di dipendente pubblico, e contemporaneamente percepiva l’intera indennità di assessore, sul falso presupposto, dallo stesso autocertificato al Comune di Taurianova, che egli fosse stato posto in aspettativa dal proprio Ente di appartenenza?
4. Se il Sindaco vorrà recuperare alle casse comunali il 50% degli stipendi pagati in eccesso all’attuale Presidente del Consiglio? O vorrà “distrarsi” pure lui, come già ha fatto per la vicenda del Centro Sociale Donna Livia, commettendo l’ennesima omissione?
5. Se il motivo di non contestare l’addebito è quello di non porre il Presidente del Consiglio in una posizione di conflitto, che già esiste, con il Comune di Taurianova, determinando una sostanziale posizione di incompatibilità/ineleggibilità?
6. Se è intenzione del Sindaco, stante la situazione illustrata, chiedere al Presidente del Consiglio Comunale di rassegnare le dimissioni?
7. Se è intenzione del Sindaco del tanto agognato e decantato “Cambiamento”, in caso di risposta negativa da parte del Presidente, a norma di Statuto e/o Regolamento, proporre al Consiglio deliberazione di revoca del Presidente del Consiglio?
La predetta interpellanza veniva discussa nella seduta di Consiglio Comunale del 30.11.2016. Poiché le spiegazioni fornite in tale sede dall’Amministrazione Comunale non venivano ritenute esaustive dai consiglieri comunali interpellanti, gli stessi chiedevano che la suddetta interpellanza, ai sensi dell’art. 44, comma 2, del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, venisse trasformata in mozione (all. 5), con la quale si impegnava il Sindaco, tramite l’ausilio dei competenti uffici, ad accertare l’importo totale delle somme che dovevano essere restituite dal Presidente del Consiglio in conseguenza di quanto esposto nell’interpellanza anzidetta, nonché di porre in essere tutte le azioni necessarie per il recupero di dette somme.
La mozione, ritualmente depositata, veniva inserita all’ordine del giorno della seduta di Consiglio Comunale del 28/12/2016.
In tale seduta di consiglio comunale, esponeva la mozione il consigliere Biasi, il quale faceva rilevare come il Siclari si trovasse in una posizione debitoria nei confronti del Comune di Taurianova per indennità di assessore comunale, corrisposte illegittimamente al 100% piuttosto che al 50%, nel periodo che andava dal 1° agosto al 12 marzo 2007, sul presupposto, acclarato, che il Siclari non avesse mai formalmente richiesto né ottenuto l’aspettativa dal servizio senza assegni dall’ASL n. 10, Ente di cui era dipendente. Di ciò era certo il consigliere Biasi, in quanto, all’epoca del procedimento penale sopra indicato, rivestiva il ruolo di difensore di fiducia di uno dei coimputati e quindi aveva avuto l’opportunità di conoscere gli atti, attraverso la copia del fascicolo processuale estratta per la difesa della propria assistita. Il consigliere Biasi faceva presente al Consiglio Comunale che il Siclari era stato condannato per assenza arbitraria. D’altronde, nel corso della discussione (tra l’altro registrata e agli atti dei verbali del Consiglio), anche il Siclari ammetteva di non aver mai ottenuto il provvedimento di aspettativa da parte dell’Ente. Con grande sorpresa, il Sindaco Scionti Fabio, nell’esporre a difesa del Siclari le argomentazioni secondo le quali quest’ultimo non avrebbe dovuto restituire le somme al Comune, esibiva al Consiglio un attestato, rilasciato il 23/12/2016 (prot. n. 493 – all. 6), e richiesto in data 14.12.2016, sottoscritto dall’Istruttore della pratica, sig. Graziano Scionti e controfirmato dal Direttore dell’Ufficio Gestione Risorse Umane dell’Asp di Reggio Calabria, dott. Pasquale Staltari, con il quale si attestava che il sig. Fausto Siclari è dipendente dell’ASP e “da agosto 2006 a febbraio 2007 si trovava in aspettativa per ragioni istituzionali ex D. Lgs 267/2000; – che allo stesso, per tale periodo sono state erroneamente erogate delle somme non spettanti, le quali sono state interamente recuperate con rate di trattenuta mensile” .
Il Consigliere Biasi, replicando alle argomentazioni poste dal Sindaco, sosteneva al Consiglio che il documento conteneva un falso palese, laddove indicava che il Siclari era in aspettativa, rilevando che ciò era in macroscopico contrasto con la condanna disciplinare subita, con le dichiarazioni formulate dal Siclari, nel corso della medesima seduta di Consiglio, e con gli atti in suo possesso, allegati al presente esposto.
Nonostante gli avvertimenti del Consigliere Biasi, circa le responsabilità penali, amministrative e contabili nelle quali potevano incorrere i singoli consiglieri, la maggioranza degli stessi votava, a scrutinio palese, contro la sopra specificata mozione, rendendo vano il tentativo di far recuperare al Comune le somme indebitamente percepite dall’attuale Presidente del Consiglio Comunale, all’epoca dei fatti assessore, con consequenziale danno nei confronti dell’Ente Comune.
Del resto, che il certificato rilasciato dai responsabili dell’ASP di Reggio Calabria attestasse fatti non corrispondenti al vero, risulta dalla semplice lettura dei documenti, acquisiti dai Carabinieri di Taurianova, in occasione delle indagini relative al procedimento penale sopra specificato ed allegati al presente esposto. Infatti, tra i documenti acquisiti ed in possesso del consigliere Biasi, risultano tutti gli atti relativi al procedimento disciplinare, nell’ambito del quale l’ASP di Reggio Calabria ha irrogato al proprio dipendente Rag. Fausto Siclari, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per mesi 3.
Infatti, il 22/3/2007, con nota prot. n. 151/UPD, veniva formulata dall’ASL n. 10 di Palmi, contestazione di addebito nei confronti del dipendente Siclari Fausto, per i fatti indicati nel procedimento penale specificato (all.7)
In data 5/4/2007, veniva sentito, a seguito della contestazione di addebito, il dipendente Siclari, il quale, testualmente, specificava “relativamente al periodo 1° agosto 2006 – marzo 2007, ricordo di aver presentato presso l’Ufficio protocollo generale dell’ASL richiesta di aspettativa senza assegni, come peraltro avevo fatto per altri periodi precedentemente. E’ fuori di dubbio che la mia assenza dal servizio non può che essere giustificata dalla certezza di essere in aspettativa senza assegni. E’ vero che, nel rispetto delle norme avrei dovuto attendere comunicazione di approvazione da parte dell’ASL, ma è anche vero che, in passato, e per tutte le istanze da me presentate per lo stesso motivo a far data dal 1997, l’ASL non ha mai comunicato a sottoscritto l’approvazione o il diniego alle istanze presentate, per cui ritenevo prassi consolidata la mancata comunicazione dell’ASL, tant’è che, in data 14 marzo us, ho comunicato per iscritto al direttore Generale dell’ASL il rientro in servizio per fine aspettativa senza assegni” (all. 8).
In data 10/5/2007, l’Ufficio Procedimenti disciplinari, “esaminati gli elementi di discolpa forniti dal Dipendente Siclari Fausto in sede di audizione avvenuta il 5 aprile 2007, atteso che, contrariamente a quanto affermato dal Siclari, per il periodo compreso tra il 1 agosto 2006 e l’11 marzo 2007, non è stata prodotta alcuna istanza di aspettativa senza assegni, per come accertato mediante apposita ricerca presso l’Ufficio del protocollo e come da nota prot. n. 155/UPD del 5 aprile 2007; … attesa la gravità dei fatti contestati e la insussistenza degli elementi di discolpa forniti, irroga la seguente sanzione: la sospensione del servizio con privazione della retribuzione per mesi 3”(all.ti 9-10).
Per tali motivi, il contenuto dell’attestato prodotto nel corso del Consiglio Comunale del 28 dicembre 2016, è ictu oculi non corrispondente al vero e, dunque, falso.
Pertanto, dalla qualità di pubblico ufficiale, nascente dalla carica di consigliere comunale in capo all’esponente, deriva l’obbligo per lo stesso di denunciare all’Autorità competente i fatti sopra esposti, i quali potrebbero integrare i reati previsti e puniti dagli artt. 110, 48, 328, 323, 476 e 477 del codice penale, oltre tutte le altre fattispecie di reato che la stessa Autorità riterrà di individuare.
Infatti, non v’è chi non veda che i nove consiglieri comunali che hanno votato in modo palese per il rigetto della mozione, avrebbero omesso un atto del loro ufficio, determinando, un danno economico per il Comune di Taurianova.
Tale condotta integrerebbe, anche la violazione della fattispecie astrattamente prevista dall’art. 323 c.p., nella parte in cui attraverso il voto contrario si è voluto procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale all’attuale Presidente del Consiglio, consistente nella mancata restituzione delle somme indebitamente percepite.
Tra l’altro, tra i nove voti contrari si è registrato anche quello del Presidente del Consiglio, Rag. Fausto Siclari, il quale ha anche partecipato alla discussione, in palese violazione di quanto previsto dalla normativa in materia e, nello specifico, dall’art. 78 del T.U.E.L., che al comma secondo espressamente statuisce: ”Gli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”.
La necessità di esporre tali fatti nasce dalle seguenti considerazioni:
– Un documento proveniente da Ente Pubblico attestante fatti non corrispondenti al vero;
– Un documento richiesto in data 14/12/2016 dal Comune di Taurianova e rilasciato nel tempo record, per l’A.S.P. di Reggio Calabria, di circa una settimana (23/12/2016, anti vigilia di Natale);
– Un documento non contenente l’indicazione degli atti dai quali i Responsabili hanno desunto quanto attestato, i quali, pertanto, sembrerebbe non abbiano neppure consultato il fascicolo personale del dipendente, nel quale per legge, sono inseriti gli atti del procedimento disciplinare oggi prodotti;
– La condotta tenuta dai Consiglieri Comunali, tra i quali anche il Sindaco, che hanno votato per il rigetto della mozione, senza acquisire dall’A.S.P. di Reggio Calabria, quantomeno, l’indicazione dell’atto con il quale il Rag. Fausto Siclari era stato posto in aspettativa per il periodo in contestazione;
– L’omissione da parte del Sindaco di richiedere ed ottenere la consegna del formale provvedimento di aspettativa, direttamente dal Siclari.
Lo scrivente, nella qualità rivestita, ritiene di aver posto in essere, tutto quanto era nelle proprie possibilità per accertare il vero e tutelare gli interessi del Comune rappresentato, fiduciosio che l’Autorità competente chieda ai Responsabili dell’Asp, firmatari dell’attestato, chi e con quali modalità abbia perorato il rilascio del documento in questione, nelle forme e nei tempi sopra meglio specificati.Taurianova lì, 29.12.2016
Il Consigliere Comunale
Avv. Rocco Biasi
all-_1_-_decreto_fissazione_udienza_preliminare_e_richiesta_di_rinvio_a_giudizio
all-_2_-_atto_di_costituzione_di_parte_civile
all-_5_-_proposta_delibera_mozione
all-_6_-_attestato_asp_reggio_calabria
all-_7_-_contestazione_di_addebiti
all-_8_-_verbale_seduta_procedimento_disciplinare
all-_9_-_provvedimento_applicazione_sanzione_disciplinare
all-_10_-_comunicazione_al_siclari_dellapplicazione_della_sanzione_disciplinare