Taurianova, guida stato ebbrezza: assolto 44enne Premiata la linea difensiva degli avvocati Giovinazzo e Petullà
Si è conclusa oggi l’attività processuale in relazione all’annosa vicenda che ha visto protagonista, suo malgrado, il Sig. C. M., di anni 44 di Taurianova, nel procedimento nr. 1395/2015 R.G.N.R., nel quale gli veniva contestato il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool di cui all’art. 186, comma 7, Codice della Strada, per essersi rifiutato di recarsi presso il Presidio Ospedaliero “Santa Maria degli Ungheresi” di Polistena, allo scopo di farsi effettuare il prelievo ematologico, per verificare l’eventuale presenza di sostanze etiliche nel sangue.
Il Tribunale di Palmi in Composizione Monocratica, nonostante in sede di requisitoria, il Pubblico Ministero avesse richiesto la condanna a mesi 6 di arresto, €. 4.000,00 di ammenda e ed anni 2 di sospensione della patente di guida, ha emesso nei confronti dell’imputato sentenza di assoluzione.
La difesa, sostenuta dagli Avv.ti Alfredo Giovinazzo e Salvatore Petullà, entrambi del Foro di Palmi, ha dimostrato, durante l’istruttoria dibattimentale, anche attraverso il preciso e puntiglioso controesame degli Agenti di Polizia Giudiziaria, i quali avevano deferito il C. M. alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, che il rifiuto ad essere sottoposto ad un esame invasivo, quale il prelievo ematologico, è stato legittimo, in quanto, così facendo, ha esercitato un proprio diritto, espressamente tutelato dall’art. 13 della Costituzione.
Tale articolo, tra le varie forme di libertà che devono essere garantite al cittadino, prevede, infatti, anche il diritto di scegliere liberamente la tipologia di accertamento sanitario al quale sottoporsi.
La difesa, nell’esaustiva e dettagliata discussione, ha dimostrato, in modo inconfutabile, la carenza di tutti gli elementi integranti la fattispecie incriminante.
Infatti, l’art. 186 Codice della Strada, espressamente recita:
Comma 3: “Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili”;
Comma 4: “Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento”;
Comma 5: “Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell’articolo 187”.
Dunque, gli agenti di P.G. possono solamente effettuare degli accertamenti di tipo qualitativo, non invasivi o anche attraverso apparecchi potatili. Nel caso in cui tali procedure diano esito positivo, gli stessi agenti accertatori possono invitare il cittadino presso la Stazione od il Comando di appartenenza per controlli più specifici, essi sempre non invasivi.
Solo nel caso in cui si sia verificato un incidente stradale ed i conducenti rimasti coinvolti necessitano di accertamenti e cure sanitarie presso struttura pubblica od equiparata, sugli stessi, su richiesta degli Agenti di P.G., può essere effettuato il prelievo del sangue, al fine dell’accertamento del tasso alcoolemico.
Sul punto, tuttavia, non manca giurisprudenza di merito contraria (vedesi Tribunale di Palermo, I^ Sezione, Sentenza nr. 3497/2013, divenuta irrevocabile l’11.11.2013).
Tali presupposti, ovviamente, non esistevano nella vicenda che ha visto coinvolto il C. M., in quanto nessun incidente stradale si era verificato.
Chiosano ancora i Legali: ”Il Tribunale Monocratico di Palmi ha, oggi, definitivamente concluso una vicenda che avrà importanti risvolti giurisprudenziali, circa la concreta applicazione del principio dell’inviolabilità della libertà personale, non essendo ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”.