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TAURIANOVA (RC), MARTEDì 17 DICEMBRE 2024

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Taurianova, il consigliere Pileggi presenta un’interpellanza al sindaco Romeo

Taurianova, il consigliere Pileggi presenta un’interpellanza al sindaco Romeo

| Il 03, Ago 2011

Sul “caso” del dipendente comunale Giosuè Delfino

Taurianova, il consigliere Pileggi presenta un’interpellanza al sindaco Romeo

Sul “caso” del dipendente comunale Giosuè Delfino

 

Riceviamo e pubblichiamo:

Al sig. Sindaco del Comune di Taurianova

Domenico  Romeo

 

 

Oggetto: interpellanza con richiesta di discussione in aula –art. 42, commi 1, 2 e 5 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale

 

Il sottoscritto Consigliere Comunale, Avv. Loredana Pileggi, capo gruppo della lista PDL in seno al Consiglio Comunale di Taurianova, premesso:

– Che il dipendente comunale, sig. Delfino Giosuè, con sentenza n. 975/10 emessa dal Tribunale di Palmi, veniva condannato, per i reati ascritti alla pena di legge, oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del Comune di Taurianova, costituti tosi parte civile;

– Che con nota prot. N. 2865 del 8/2/2011, la Commissione Straordinaria del Comune di Taurianova invitava l’Ufficio Procedimenti disciplinari ad avviare la procedura disciplinare nei confronti dell’indicato dipendente;

– Che con nota dell’1/4/2011, prot. N. 7455, la Commissione straordinaria sollecitava l’avvio dei provvedimenti disciplinari nei confronti del dipendente Delfino Giosuè;

– Che con provvedimento del 13/5/2011, n. 11204/RIS, l’Ufficio procedimenti disciplinari, disponeva la sospensione obbligatoria del dipendente comunale, sig. Delfino Giosuè, ai sensi dell’art. 4, comma 1, legge 27/3/2001 n. 97, nonché dell’art. 27 comma 5 del CCNL;

– Che lo stesso provvedimento di sospensione, così come testualmente attestato dall’Ufficio Procedimenti disciplinari, non ha carattere discrezionale ma si configura come obbligatorio, a contenuto vincolato, con effetti meramente dichiarativi di una situazione esplicitamente prevista dalla normativa vigente in materia;

– Che la sospensione obbligatoria dal servizio del dipendente comunale, sig. Delfino Giosuè, ha efficacia dalla data di notifica all’interessato e fino a differente determinazione dell’autorità Giudiziaria competente e perde efficacia in caso di pronuncia di sentenza di proscioglimento o di assoluzione;

– Che con istanza depositata il 24/6/2011, prot, n. 15023, il sig. Delfino, rappresentato e difeso dal proprio legale di fiducia, ha richiesto alla Commissione Provinciale di Conciliazione di Reggio Calabria ed al Comune di Taurianova, l’espletamento del tentativo facoltativo di conciliazione, sostenendo che la disposizione legislativa dal quale esso scaturisce sarebbe contraria alla Costituzione e che il comportamento del Comune di Taurianova risulterebbe illegittimo ed arbitrario; per tali motivi ha chiesto l’annullamento, in regime di autotutela, del predetto provvedimento di sospensione;

– Che la predetta istanza fa riferimento ad un’ipotetica incostituzionalità dell’art. 4 della legge 97/2001, che prevede la sospensione dei dipendenti dal servizio;

– Che detto articolo è ancora oggi in vigore e qualunque Ente Pubblico è tenuto ad attenersi;

– Che la Corte Costituzionale, già investita della incostituzionalità dell’art. 4, con sentenza del 3 maggio 2002 n. 145, aveva ritenuto parzialmente fondata la questione sollevata dal Tar per la Campania e dichiarato esclusivamente l’illegittimità costituzionale del secondo comma della norma, rilevando come la durata della sospensione non potesse eccedere i cinque anni;

– Che, in riferimento al primo comma, la Corte Costituzionale, con la predetta sentenza, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della citata lgge 27 marzo 2001, n. 97, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 27, 35, 36, e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania;

– Che le misure cautelari sarebbero destinate per loro natura ad operare prima dell’accertamento definitivo di colpevolezza, pertanto, anche in presenza di una pronuncia di condanna, ancorchè non definitiva;

– Che la norma impugnata non contrasta con il canone di ragionevolezza, in quanto un accertamento di responsabilità penale del pubblico dipendente, anche se non definitivo, sarebbe senz’altro idoneo ad incrinare il rapporto di fiducia che dovrebbe esistere tra lo Stato ed i cittadini. Né d’altro canto potrebbe ravvisarsi sproporzione tra la situazione tutelata e la misura cautelare della sospensione dal servizio, prevista dalla norma stessa;

– Che con delibera n. 7 del 30/6/2011, la Giunta Comunale ha deliberato di aderire alla procedura di conciliazione, dinanzi alla Commissione Provinciale di conciliazione, ex art. 410 cpc, esperita dal dipendente Delfino Giosuè, con istanza depositata in data 24/6/2011, prot. N. 15023, “relativamente ad un provvedimento di sospensione obbligatoria adottato dal responsabile dell’ufficio per i procedimenti disciplinari”; la delibera di GM prosegue affermando che la predetta istanza è stata sottoscritta dallo stesso dipendente e dal suo legale di fiducia. Nella stessa delibera, la GM si limita ad affermare che è intenzione dell’Amministrazione Comunale di aderire alla procedura di conciliazione attivata dal dipendente comunale, anche al fine di evitare “defaticanti contenziosi a carico dell’Ente”;

– Che la predetta delibera appare ictu oculi incompleta e carente sotto l’aspetto sostanziale in quanto si limita esclusivamente a dichiarare la volontà di partecipare alla conciliazione ed a nominare il rappresentante dell’Ente dinanzi alla Commissione di Conciliazione, attribuendogli “tutti i poteri di legge” ed omettendo di specificare in primo luogo l’oggetto del provvedimento di sospensione sul quale dovrebbe vertere la conciliazione (infatti si indica sic et simpliciter “un provvedimento di sospensione”); trascura, altresì, le motivazioni per le quali si intende procedere alla transazione della vertenza, i termini e le modalità della stessa, i limiti del potere transattivo attribuito al rappresentante nominato, le linee di indirizzo e gli ambiti dell’incarico con la precisazione dell’eventuale limite di spesa;

– Che sarebbe stato indispensabile e necessario indicare l’oggetto della transazione e non limitarsi a riferire semplicemente ad “un provvedmento di sospensione obbligatoria”, infatti, a parere dell’interpellante, la Giunta avrebbe dovuto, con accuratezza e dovizia di particolari, indicare il provvedimento specifico contestato dal dipendente ed oggetto del procedimento di conciliazione, magari allegandolo in copia alla delibera;

– Che la Giunta Comunale, pur riconoscendo il provvedimento di sospensione come obbligatorio, in virtù delle disposizioni normative sopra indicate, e nonostante la certezza che il predetto, sollecitato più volte dalla Commissione Straordinaria, di per sé fosse privo di illegalità ed illegittimità, ha dichiarato, inspiegabilmente, la propria intenzione a conciliare;

– Che l’eventuale adesione, da parte della Giunta, della richiesta avanzata dal Delfino di annullamento del provvedimento di sospensione, potrebbe non solo legittimare il dipendente a chiedere il pagamento degli stipendi non riscossi a far data dall’emissione del provvedimento medesimo, ma anche il risarcimento dei danni subiti da tale provvedimento;

– Che oltre a tali conseguenze, rilevante è, soprattutto, la netta illegittimità dell’eventuale provvedimento di annullamento di una sospensione che, come già affermato, era ed è obbligatoria almeno fino alle diverse determinazioni dell’Autorità Giudiziaria;

– Che oltre alla predetta illegalità, penalmente rilevante, la Giunta Comunale potrebbe essere chiamata in giudizio dinanzi alla Corte dei Conti per il possibile e conseguente danno erariale causato;

Tanto premesso e preso atto che nella seduta del 14 u.s., la Commissione di conciliazione ha deciso il rinvio della discussione e della decisione ad altra seduta, si chiede al Sindaco di conoscere se:

– Ha intenzione di aderire o meno, tramite il proprio rappresentante Lofaro, alla conciliazione promossa da Delfino e, in caso di risposta affermativa, in che termini, a quali condizioni e quali sono le motivazioni per le quali essa si potrebbe concretizzare;

– Con quale atto sono state poste al dipendente comunale, nominato rappresentante in seno alla Commissione di Conciliazione, le linee guida, i principi e le disposizioni inerenti all’oggetto della conciliazione;

– Se, nella denigrata ipotesi in cui si addivenisse alla conciliazione, è intenzione di codesta Amministrazione comunale reintegrare nel proprio ruolo il dipendente Delfino e se è intenzione del Sindaco attribuire a quest’ultimo, nuovamente, la responsabilità di settore nonostante l’essere stato condannato per fatti inerenti il proprio ruolo di responsabile di Settore e nonostante la inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 4, comma 1 della legge 27/3/2001 n. 97 e art. 27, comma 5, del CCNL;

– Quali sono i motivi che inducono il Sindaco ad aderire alla conciliazione promossa dal Delfino, pur consapevole di emettere un atto illegittimo e di rendere inefficace il provvedimento di sospensione obbligatorio, più volte sollecitato dai Commissari Straordinari;

– Per quali motivi, infine, l’istanza del dipendente Delfino e gli altri atti inerenti alla Delibera n. 7/2011 non sono stati allegati, anche in copia, a corredo della predetta delibera di Giunta Municipale ma custoditi in un fascicolo detenuto dal Responsabile dell’Ufficio Legale.

Taurianova li 28/7/2011

Avv. Loredana Pileggi

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