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TAURIANOVA (RC), MERCOLEDì 04 DICEMBRE 2024

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Telefonia e diritti degli utenti Ritardo nell’inserimento dei dati personali negli elenchi telefonici da parte della società telefonica. Spetta sempre l’indennizzo automatico anche se la domanda giudiziale di rimborso è generica

Telefonia e diritti degli utenti Ritardo nell’inserimento dei dati personali negli elenchi telefonici da parte della società telefonica. Spetta sempre l’indennizzo automatico anche se la domanda giudiziale di rimborso è generica
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Va sempre riconosciuto l’indennizzo automatico nei confronti dell’utente del
servizio che si vede ritardato l’inserimento dei dati personali negli elenchi telefonici.
E ciò anche se la domanda giudiziale di rimborso è generica nel riferimento al
richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Una volta riconosciuto
l’inadempimento, o il ritardo nell’adempimento, va attribuito all’utente vittima
del disservizio a prescindere dall’effettiva prova del danno subito. A stabilire
questi principi la significativa sentenza del Tribunale di Roma n. 16721 pubblicata
in data odierna 7 settembre, che Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello
dei Diritti” ritiene utile pubblicare per informare i consumatori e gli utenti
telefonici in generale. Con la decisione in commento, è stata riformata la sentenza
del giudice di pace della Capitale che aveva rigettato, non ritenendone provati i
danni, la domanda risarcitoria formulata dell’avvocato Giampaolo Galiano del Foro
di Brindisi che aveva trasferito il proprio studio e contestualmente aveva aderito
ad un piano contrattuale per linea telefonica e adsl con Wind Telecomunicazioni S.p.a.
Il professionista aveva più volte anche sollecitato il proprio inserimento negli
elenchi telefonici senza che a ciò seguisse alcunchè – se non solo dopo due anni
– da parte dell’operatore telefonico che aveva, peraltro, attribuito un numero
appartenente ad un esercizio commerciale con tutte le conseguenti confusioni e disagi
per la propria clientela dello studio professionale. Il giudice della decima sezione,
dottor Vincenzo Picaro, con condivisibile motivazione ha statuito che il giudice
di pace, nonostante avesse ritenuto provato il ritardo avesse tuttavia errato nel
non ritenere contenuta nella domanda formulata in primo grado anche quella d’indennizzo
automatico, «che una volta riconosciuto l’inadempimento, o come nella specie il
ritardo nell’adempimento, va attribuito all’utente vittima del disservizio a prescindere
dall’effettiva prova del danno subito, per cui una motivazione di diniego dell’indennizzo
basata sul difetto di prova, una volta ammesso il ritardo del gestore telefonico
nella richiesta di inserimento dei dati nei pubblici elenchi telefonici, sarebbe
del tutto illogica ed inconferente». Evidenzia, puntualmente il giudicante, in tal
senso, che «Le delibere A.G.Com 36/02/CONS e 180/02/CONS prevedono che l’inserimento
dei dati personali degli abbonati nella base dati unica da cui vengono attinti i
dati pubblicati negli elenchi telefonici avvenga sulla base del consenso manifestato
per iscritto dagli utenti, che nell’esercizio di tale facoltà devono esprimere in
modo inequivocabile la propria volontà di essere presenti negli elenchi comunicando
i dati. Gli operatori, a loro volta, devono informare gli utenti della facoltà di
chiedere l’inserimento dei propri dati negli elenchi ai sensi dell’art. 4 comma 3
lett. f della delibera A.G.Com n. 179/03/CSP, ma non possono inserire i dati del
singolo utente di propria iniziativa, né disporre dei dati dei clienti senza una
loro espressa richiesta in tal senso. Il diritto dell’utente all’inserimento dei
dati negli elenchi telefonici, cartacei, o telematici, infine, si basa sulle previsioni
dell’art. 17 comma I lettera a) del D.P.R. n. 318/1997, dell’art. 20 del D.P.R. 11.1.2001
n. 77 e dell’art 55 del D. Lgs. n. 259/2003. Alla luce della suddetta complessa normativa
si deve ritenere ravvisabile l’inadempimento di Wind all’obbligo di comunicare a
Seat, ai fini dell’inserimento nelle Pagine bianche e nelle Pagine gialle sia cartacee
che telematiche, i dati dell’utenza telefonica e dell’indirizzo dello studio legale
dell’avv. Giampaolo Galiano nella categoria “Avvocati” a partire dalla richiesta
scritta e firmata dello stesso del 202.2012 e fino al 18.4.2013, con la conseguenza
che il nominativo, l’utenza, l’attività svolta e l’indirizzo dell’avv. Giampaolo
Galiano non sono stati riportati nelle Pagine bianche e nelle Pagine gialle degli
anni 2012 e 2013. In assenza di prova contraria devono trovano applicazione nel caso
di specie gli articoli 10 e 12 comma 3 del Regolamento indennizzi (Allegato A della
Delibera A.G. Com 73/11 /CONS), che prevedono per l’omessa indicazione negli elenchi
telefonici pubblici l’indennizzo di E 200,00, da applicare nella misura del quadruplo
(E 800,00) per la natura affari dell’utenza oggetto di disservizio, parametrato agli
anni di perduranza del disservizio, stante la cadenza annuale della pubblicazione
degli elenchi, e ciò in quanto l’art. 5 della Delibera A.G. Com 73/11/CONS ha stabilito
che a partire dall’I.I.2012 gli operatori sono tenuti a corrispondere gli indennizzi
in misura automatica sulla base degli articoli summenzionati, senza avere più quindi
la possibilità di liquidare gli indennizzi secondo Ic diverse previsioni della Carta
Servizi (E 5,16 al giorno col limite massimo di responsabilità di Wind ritenuto
inefficace ex art. 1341 cod. civ. dall’appellante per mancanza di specifica sottoscrizione
di E 100,00). Ne consegue che poiché l’inadempimento di Wind è perdurato per il
2012 ed il 2013, e poiché il contratto telefonico concluso dall’avv. Giampaolo Galiano
è riferito ad un’utenza affari, Wind va condannata, in riforma dell’appellata sentenza,
al pagamento in favore di Giampaolo Galiano della somma di E 1.600,00 a titolo di
indennizzo con gli interessi legali dal 29.5.2013 (data della notifica dell’atto
di citazione di primo grado) al saldo.» Per il togato, tuttavia, non possono essere
riconosciuti ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali perché questi devono
essere provati al fine della loro liquidabilità. In ogni caso, la società telefonica
viene anche condannata anche alle spese del doppio grado di giudizio in base al principio
della soccombenza prevalente.