Tribunale di Milano: la mail ha efficacia probatoria anche senza firma Il solo motivo della semplice firma elettronica di un documento non è circostanza sufficiente a privarlo dei suoi effetti giuridici
L’Italia è stato uno dei primi Paesi al mondo ad equiparare, agli effetti giuridici,
i documenti informatici muniti di firma digitale ai documenti formati su supporto
cartaceo allo scopo di dare valore giuridico ai documenti destinati a circolare nell’ambito
della Rete unitaria della pubblica amministrazione (R.U.P.A.), uno dei più importanti
progetti intersettoriali realizzati in questo Paese negli ultimi cinquant’anni.
Ora il Tribunale di Milano con la sentenza numero 11402/2016, che Giovanni D’Agata,
presidente dello “Sportello dei Diritti” riporta, ha stabilito che alle e
mail può essere dato sempre pieno valore probatorio, senza che a nulla rilevi il
fatto che esse siano prive di sottoscrizione qualificata. Infatti, ha ricordato che
il regolamento EIDAS dell’Unione Europea, numero 910 del 2014, all’articolo 46 precisa
a chiare lettere che il solo motivo della semplice firma elettronica di un documento
non è circostanza sufficiente a privare lo stesso dei suoi effetti giuridici e della
sua ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali. L’aggettivo «informatico»
qualifica il «documento» come scritto su un supporto diverso dalla carta: il documento
informatico è infatti un documento scritto su un supporto informatico. Come il documento
scritto su carta (o su un qualsiasi altro supporto) il documento informatico svolge
nell’ordinamento giuridico la funzione di conservare nel tempo un atto o un fatto
(dato) giuridicamente rilevanti. Nel caso di specie, proprio la carenza di sottoscrizione
era stata addotta come argomento di opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per
ottenere il pagamento di alcune fatture per compensi derivanti da un contratto di
collaborazione in materia di grafica e informatica. Più nel dettaglio i giudici
hanno argomentato tale posizione ricordando, innanzitutto, quanto prescritto dall’articolo
21 del codice dell’amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005, secondo
il quale se al documento informatico è apposta una firma elettronica, esso soddisfa
il requisito della forma scritta e può essere liberamente valutato in giudizio sul
piano probatorio alla luce delle sue caratteristiche oggettive di qualità, di sicurezza,
di integrità e di immodificabilità. Inoltre per il Tribunale non può non considerarsi
che nel regolamento EIDAS è contenuto anche un principio di non discriminazione
tra firma elettronica e firma materiale e che alla prima “non possono essere negati
gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari per
il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti delle
firme elettroniche qualificate” (art. 25). A tutto ciò si aggiunge che, ai sensi
delle previsioni dell’articolo 3 del predetto regolamento, se l’e-mail è inviata
da un indirizzo che può essere riferito ad una certa società, quest’ultimo deve
essere considerato come una firma elettronica. E se è vero che chiunque può modificare
i caratteri che compongono un’e-mail, è anche vero che nel caso di specie non era
stato né ipotizzato né tanto meno provato che ciò fosse avvenuto. In conclusione
si evidenzia inoltre, che la firma digitale,come strumento alternativo alla sottoscrizione
autografa, è uno strumento già vecchio, ideato alla fine degli anni Settanta e
destinato ad essere soppiantato, a breve, dalla firma grafometrica; l’unica in
grado di associare all’unicità del segno grafico apposto di pugno dall’autore
del documento la sicurezza dei sistemi di cifratura a doppia chiave e, contemporaneamente,
la compatibilità del sistema con un sistema di archiviazione basato esclusivamente
su documenti informatici.