Unioni civili e convivenze di fatto: al via la reversibilità della pensione per coppie gay omosessuali L'Inps equipara la figura del compagno a quella del coniuge, a fini previdenziali e assistenziali, il componente dell'unione civile
Con il via libera alle unioni civili cambiano le regole in ambito giuslavoristico
e previdenziale. Il componente dell’unione civile è equiparato al coniuge anche
ai fini previdenziali e assistenziali. Con il messaggio 5171 del 21 dicembre 2016,
l’Inps ha recepito le indicazioni contenute nella legge Cirinnà (L. 76/2016) estendendo
anche alle unioni civili le tutele e diritti previste per i coniugi, in attesa di
nuove istruzioni operative. Il provvedimento (articolo unico da 69 commi) introduce
infatti nell’ordinamento italiano la regolamentazione delle unioni civili nonché
la disciplina delle convivenze tra persone dello stesso sesso, nonché le convivenze
di fatto. In particolare, il comma 20 dell’unico articolo dispone, con riferimento
alle unioni civili, che “Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei
diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone
dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni
contenenti le parole ‘coniuge’, ‘coniugi’ o termini equivalenti, ovunque ricorrono
nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché’ negli atti
amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti
dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”. Pertanto la legge, entrata in
vigore lo scorso 5 giugno 2016, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni
pensionistiche e previdenziali e dell’applicazione delle disposizioni che le disciplinano,
il componente dell’unione civile è equiparato al coniuge: tra gli istituti ricompresi
emergono, a titolo esemplificativo, la pensione ai superstiti, l’integrazione al
trattamento minimo, la maggiorazione sociale, la successione iure proprio e quella
legittima. Con effetto dal 1° luglio 2016 tali istituti saranno dunque riconosciuti
anche al componente dell’unione civile ora equiparato, per legge e a tutti gli effetti,
al coniuge. Questi potrà beneficiare, ad esempio, di quanto previsto dalle disposizioni
di legge sulla pensione ai superstiti, prestazione economica che ricomprende sia
la pensione di reversibilità che la pensione indiretta. L’importo spettante ai superstiti
è calcolato sulla base della pensione dovuta al lavoratore deceduto ovvero della
pensione in pagamento al pensionato deceduto applicando le percentuali previste dalla
L. 335/95: al componente dell’unione rimasto in vita, in caso di decesso dell’altro,
spetterà il 60% del trattamento maturato (o goduto) dal soggetto deceduto, come
previsto per il coniuge. Restano applicabili, anche in questo caso, i limiti di reddito
e le disposizioni sulla incumulabilità con redditi personali del beneficiario. Per
lo scioglimento dell’unione, spiega Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello
dei Diritti” , è sufficiente inviare una comunicazione preventiva, anche separata:
la domanda vera e propria si potrà sottoporre dopo tre mesi. Attenzione: l’unione
civile si scioglie se uno dei partner cambia sesso, mentre se la rettifica anagrafica
di sesso avviene nell’ambito di una coppia sposata, in automatico il loro matrimonio
diventa un’unione civile.