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TAURIANOVA (RC), LUNEDì 25 NOVEMBRE 2024

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Vertenza con Comune di Polistena, precisazioni Enel Approfondimenti sul parere formulato dal Consiglio di Stato rispetto al canone non ricognitivo istituito dall'ente

Vertenza con Comune di Polistena, precisazioni Enel Approfondimenti sul parere formulato dal Consiglio di Stato rispetto al canone non ricognitivo istituito dall'ente
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Riceviamo e pubblichiamo

Per riportare nella giusta prospettazione giuridica il parere reso dalla Sezione II del Consiglio di Stato, nell’ambito del ricorso straordinario proposto da e-distribuzione (società del Gruppo Enel) avverso il regolamento istitutivo del canone non ricognitorio del comune di Polistena, e-distribuzione ritiene opportuno evidenziare che il parere in questione è in contrasto con l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale già reso, sulla tematica dei canoni non ricognitori, dalla Sezione V del Consiglio di Stato in numerosissime decisioni emesse successivamente alla sentenza del dicembre 2014 richiamata nel suddetto parere.

Infatti, il Consiglio di Stato in Sezione giurisdizionale, già da metà dello scorso anno, si è definitivamente pronunciato sul merito delle pretese economiche avanzate a titolo di canone patrimoniale non ricognitorio dagli Enti locali, esprimendo un orientamento da intendersi ormai più che consolidato, stante la numerosità delle pronunce.

Con tale orientamento il supremo Consesso ha escluso in modo chiaro dalla legittima imposizione del Canone non ricognitorio le ipotesi di occupazione permanente del sottosuolo comunale effettuata con impianti e condutture per la distribuzione dell’energia elettrica. L’approfondimento operato dal Consiglio di Stato in tali decisioni ha, quindi, consentito di acclarare l’irrilevanza, per la risoluzione del contenzioso, della decisione in precedenza resa e richiamata nel parere citato nel Vs articolo.

In considerazione di quanto sopra, e-distribuzione sta valutando le iniziative più opportune affinché venga riconosciuto il giusto rilievo all’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza prevalente in materia, che è l’unica in grado di assicurare, in ossequio ai principi di imparzialità e buon andamento, il rispetto del quadro normativo vigente.

Luigi Di Fiore
Relazioni con i Media territoriali
Sicilia e Calabria