Il Comune di Catanzaro condannato ad assegnare a studente disabile l’Assistente per l’Autonomia e la Comunicazione
Feb 19, 2025 - redazione
Con sentenza di data 18.02.2025, il Tribunale di Catanzaro, nella persona del Giudice dr.ssa Fortunata Esposito, ha condannato il Comune di Catanzaro ad assegnare ad uno studente disabile, affetto da handicap grave, 30 ore settimanali di Assistente per l’Autonomia e la Comunicazione (OEPAC).
In particolare, nel caso di specie il PEI (Piano Didattico Individualizzato) prevedeva la necessità – al fine di garantire appieno il diritto allo studio dello studente disabile ed evitare discriminazioni rispetto agli alunni normodotati – di assegnare allo stesso, oltre al docente di sostegno, anche l’Assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione (OEPAC) per n. 30 ore settimanli.
Il Comune, tuttavia – adducendo la pretesa carenza di disponibilità di risorse economiche – aveva provveduto ad assegnare solo n. 3 ore settimanali di Assistenza specialistica Oepac al ragazzo, in luogo delle 30 necessarie.
La famiglia dello studente, dunque, si è rivolta al Tribunale di Catanzaro al fine di far valere i propri diritti con ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c..
Ed il Giudice, accogliendo la domanda della famiglia, ha appurato come il Comune avesse perpetrato una vera e propria discriminazione in danno dello studente disabile, condannando l’Amministrazione a conformarsi interamente alle prescrizioni del PEI.
Questo il principio di diritto affermato dal Tribunale di Catanzaro, richiamando giurisprudenza costituzionale sul punto: “Come ha osservato la Corte costituzionale “il diritto all’istruzione del disabile è consacrato nell’art. 38 Cost. e la natura fondamentale del diritto, che è tutelato anche a livello internazionale dall’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, impone alla discrezionalità del legislatore un limite invalicabile nel rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati, tra le quali rientra l’assistenza alla comunicazione e all’inserimento poiché, per lo studente disabile, esso costituisce una componente essenziale ad assicurare l’effettività del medesimo diritto”, con la conseguenza che “tale effettività non può che derivare dalla certezza delle disponibilità finanziarie per il soddisfacimento del medesimo diritto, nel quadro dei compositi rapporti amministrativi e finanziari degli enti territoriali coinvolti” (Corte cost., 16 dicembre 2016, n. 275). Del resto, se il diritto all’istruzione e all’inclusione scolastica è per tutti e tutte un diritto fondamentale ex artt. 2, 3, 34 e 38 Cost., quando si tratta di garantire tale diritto in capo a una persona con disabilità, l’ordinamento deve assicurare la frequenza della scuola e non già meramente facilitarla (Corte cost. sent. n. 215/87). Con tale decisione, la Corte costituzionale ha segnato un passo fondamentale verso la piena inclusione delle persone con disabilità nell’ambiente scolastico, richiamando i principi costituzionali che devono governare qualsiasi provvedimento in merito. Il ragionamento della Corte, infatti, si staglia al centro della questione sulla portata sostanziale dell’art. 3 Cost., per cui essa afferma che: “L’inserimento nella scuola e l’acquisizione di una compiuta istruzione sono strumento fondamentale per quel “pieno sviluppo della persona umana” che tali disposizioni [gli artt. 2 e 3 Cost.] additano come meta da raggiungere“.
Ad occuparsi della vicenda e ad assistere in giudizio la famiglia dello studente, contro il Comune di Catanzaro, gli avv.ti Marco Tavernese e Giustino D’Uva, dello Studio Associato Tavernese, che hanno manifestato massima soddisfazione per il risultato raggiunto.
Lo Studio, in particolare, si occupa dell’assistenza a 360° nei confronti dei disabili e delle relative famiglie – su tutto il territorio nazionale – con specifica attenzione al problema dell’inclusione scolastica e lavorativa, nonché alla lotta contro ogni discriminazione in danno dei più deboli.