La Cassazione, con la succitata sentenza, ha ribadito che per il reato di omesso versamento delle ritenute di cui all’art. 10-bis citato l’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, che richiede la mera consapevolezza della condotta omissiva
La Cassazione assolve un contribuente per gli omessi versamenti
La Cassazione, con la succitata sentenza, ha ribadito che per il reato di omesso versamento delle ritenute di cui all’art. 10-bis citato l’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, che richiede la mera consapevolezza della condotta omissiva
La Corte di Cassazione – Sez. Terza Penale – con la sentenza n. 30574 dell’11
luglio 2014 ha assolto un contribuente per le omesse ritenute ex art. 10-bis D.Lgs.
n. 74/2000 per assoluta assenza dell’elemento psicologico del reato.
A darne notizia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”
che riporta un interessante commento della decisione della Suprema Corte dell’avvocato
Maurizio Villani.
Evidenzia il noto tributarista, che in sostanza, il ricorrente, a seguito di contestazione
dell’Agenzia delle Entrate con cui gli si chiedevano chiarimenti in relazione al
modello 770/2005, essendosi accertato il mancato versamento delle ritenute relativo
all’anno d’imposta 2004, non appena appresa l’irregolarità aveva provveduto
al versamento, comprensivo di sanzioni e di interessi.
Quindi, si sarebbe semplicemente trattato di una dimenticanza non potendo parlarsi
di dolo, nemmeno generico, del ricorrente.
Infatti, il ritardo sarebbe dipeso dal fatto che la condotta omissiva contestatagli
era stata commessa qualche mese dopo l’entrata in vigore della legge finanziaria
2005, che aveva posticipato il termine per eseguire i versamenti fino al termine
per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta, comminando
una sanzione penale.
Quindi, è plausibile, in applicazione dell’art. 5 del codice penale, stante il
breve periodo temporale intercorso tra l’entrata in vigore della predetta legge
ed il /tempus commissi delicti/, che il ricorrente non fosse ancora a conoscenza
delle innovazioni legislative o che non si fosse tempestivamente informato dal suo
consulente fiscale, non commettendo con dolo il fatto ascrittogli.
La Cassazione, con la succitata sentenza, ha ribadito che per il reato di omesso
versamento delle ritenute di cui all’art. 10-bis citato l’elemento soggettivo
richiesto è il dolo generico, che richiede la mera consapevolezza della condotta
omissiva (Sez. 3, n. 25875 del 26/05/2010, depositata il 07/07/2010).
Non si tratta, tuttavia, di un dolo in “/re ipsa/”, in quanto lo stesso deve
essere sempre provato e, quando di tale prova manca un’adeguata e logica motivazione,
il contribuente deve essere mandato assolto.
Questi principi sono importanti per contestare le relative imputazioni di reato.