Occhio alle assenze dal lavoro per quei furbetti che si “ammalano” sempre prima o dopo le festività o le ferie
Legittimo il licenziamento per le assenze “tattiche”
Occhio alle assenze dal lavoro per quei furbetti che si “ammalano” sempre prima o dopo le festività o le ferie
Occhio alle assenze dal lavoro per quei furbetti che si “ammalano” sempre prima o
dopo le festività o le ferie. Una cattiva abitudine, rileva Giovanni D’Agata, presidente
dello “Sportello dei Diritti [1]”, che non ha mai cessato di essere presente
all’interno del nostro panorama lavorativo e che spesso crea disagi fra tutti gli
altri colleghi più ligi ai propri doveri. E’, infatti, legittimo per la Cassazione
il licenziamento per l’assenteista “tattico”, che guarda caso si ammala sempre
prima o dopo i giorni di riposo. E ciò vale anche se non si è superato il periodo
di comporto. In questi casi, il provvedimento del datore è adottato per giustificato
motivo soggettivo di fronte alla complessiva inadeguatezza della prestazione assicurata
dal dipendente, a causa della mancata presenza in servizio per un paio di giorni
al mese, che crea malcontento fra i colleghi costretti alle sostituzioni.A stabilirlo
la sentenza 18678/14, depositata il 4 settembre dalla sezione lavoro della Cassazione
che ha rilevato come quei periodi di assenza a colpa di due o tre giorni, anche più
volte nello stesso mese, penalizzano l’organizzazione aziendale: il malcostume
del forfait «a macchia di leopardo», strategicamente agganciato alle feste comandate
rende il dipendente non più proficuamente utilizzabile da parte del datore. Non
va scordato, inoltre, che l’assenteista è abituato a comunicare la malattia soltanto
all’ultimo momento e spesso in vista di turni notturni o festivi, il che crea ancora
più tensioni in azienda per la necessità di coprire i buchi: la sua condotta, dunque,
integra i presupposti richiesti dal recesso ex articolo 3 della legge 604/66, secondo
cui «/il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un
notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero
da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e
al regolare funzionamento di essa/». Il licenziamento è stabilito dal datore per
ragioni tecniche: non è importante la malattia in sè, ma la quantità di assenze
che, pure incolpevoli, danno luogo a uno scarso rendimento del dipendente e finiscono
col danneggiare la produzione aziendale per via degli scompensi organizzativi.