La Legge Severino è chiara. Non servono pareri di azzecca-garbugli per adempiere e
per Nicola Irto la legalità non può essere un optional.
Era suo dovere una apposita convocazione di assemblea sul punto.
Per agevolargli il compito riporto, di seguito, la parte che interessa del Decreto legislativo,
31/12/2012 n° 235, G.U. 04/01/2013
Capo III
Incandidabilita’ alle cariche elettive regionali
Art.7 all’ncandidabilita’ alle elezioni regionali
1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le
cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e
componente degli organi comunque denominati delle unita’ sanitarie locali: a) coloro che hanno
riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale o per il
delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui
all’articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, o per un delitto di cui all’articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione
o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l’importazione,
l’esportazione, la vendita o cessione, nonche’, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non
inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o
per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti
reati; b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla
lettera a); c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati,
previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis,316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma,
320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale; d)
coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione
complessivamente superiore a sei mesi per uno o piu’ delitti commessi con abuso dei poteri o con
violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli
indicati alla lettera c); e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non
inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; f) coloro nei cui confronti il tribunale ha
applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di
appartenere ad una delle associazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159.2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al
quale l’elezione o la nomina e’ di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei
rispettivi presidenti e degli assessori regionali.
3. L’eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 e’ nulla.
L’organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell’elezione e’ tenuto a revocarla non appena
venuto a conoscenza dell’esistenza delle condizioni stesse.
Art.8 8
Sospensione e decadenza di diritto per incandidabilita’ alle cariche regionali
1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate all’articolo 7, comma 1: a) coloro che hanno
riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all’articolo 7, comma 1, lettera a),
b), e c); b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa
imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per
un delitto non colposo, dopo l’elezione o la nomina; c) coloro nei cui confronti l’autorita’ giudiziaria
ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di
appartenere ad una delle associazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
L’art 4 c 1 lett a e b recita:
a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all’articolo 416-bis c.p.;
b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale ovvero del delitto dicui all’articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8
giugno1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356;
4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti
giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 1 sono comunicati al prefetto del
capoluogo della Regione che ne da’ immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell’interno, adotta il
provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento e’ notificato, a cura del prefetto del
capoluogo della Regione, al competente consiglio regionale per l’adozione dei conseguenti
adempimenti di legge.
6. Chi ricopre una delle cariche indicate all’articolo 7, comma 1, decade da essa di diritto dalla data
del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il
provvedimento che applica la misura di prevenzione.
L’omertoso silenzio assoluto, se continuasse, imporrebbe alla Calabria onesta di reagire
F.to Marilina Intrieri