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Su ricorso dell’Unc dichiarata illegittima l’integrazione della bolletta dell’acqua

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Si potrà quindi chiedere il rimborso

Su ricorso dell’Unc dichiarata illegittima l’integrazione della bolletta dell’acqua

Si potrà quindi chiedere il rimborso

 

 

La sentenza emessa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria Avv. Giandomenico Foti su ricorso proposto dagli avv.ti Teresa Morello e Pia Basile, legali dell’Unione Nazionale Consumatori Calabria, è di quelle destinate a lasciare sicuramente il segno, sia perché coinvolge tutti i cittadini che all’inizio dell’anno 2013 hanno ricevuto l’avviso di pagamento di integrazione tariffaria del canone acqua riferito all’anno 2012, sia per le molteplici violazioni legislative in cui è incorsa la Commissione Straordinaria del Comune di Reggio Calabria, nell’applicare tale integrazione tariffaria, riportate in maniera ineccepibile nelle motivazioni della sentenza, che hanno determinato l’illegittimità di tale richiesta e l’annullamento della stessa.
Sostiene l’Avv. Saverio Cuoco presidente regionale dell’Unione Nazionale Consumatori Calabria, già all’epoca dell’invio di tali avvisi di pagamento riportanti la dicitura: “canone acqua, acque reflue e depurazione – integrazione tariffaria come da deliberazione della Commissione Straordinaria n° 19 del 31.10.2012, periodo acconto 2012”, numerosi furono gli articoli inviati dall’associazione e pubblicati dagli organi di stampa, sulla illegittimità di tali aumenti e sulla gravosità degli stessi (gli importi ammontavano a circa 250-300 euro per una famiglia media) a fronte di una erogazione di acqua che permaneva e permane tuttora in diverse zone, della città, qualitativamente precaria.
Preliminarmente, sostiene l’Autorità Giudiziaria in sentenza, la richiesta di pagamento è illegittima perché retroattiva, infatti per il 2012 era già stato pagato il relativo canone sia a titolo di acconto che di saldo e nessun aumento ulteriore poteva essere imposto, potendo derogare a tale principio solo una disposizione di legge ordinaria.
Numerose le disposizioni legislative citate a riguardo, sia l’art. 11 delle preleggi che prevede: ” la legge non dispone che per l’avvenire, essa non ha effetto retroattivo” sia la normativa che dispone ” i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune e della Provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell’anno successivo” – “le tariffe e i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell’esercizio finanziario, l’incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo”.
Ulteriori elementi che avvalorano la dichiarazione di illegittimità della richiesta di integrazione tariffaria del canone acqua, poggiano sulla impossibilità per il Comune di deliberare tale aumento in un arco temporale in cui tale potere era sospeso in virtù della legge di stabilità del 2011 che ha bloccato per il triennio 2011/2013 qualsiasi aumento di tributi, delle addizionali e delle aliquote.
Inoltre quello instauratosi tra Comune e utente è un contratto di somministrazione di acqua potabile, pertanto soggetto sia alle pattuizioni contrattuali e regolamentari del Comune, ma anche alle norme del codice civile, e pertanto per poter pretendere un maggiore corrispettivo per la fornitura idrica annuale, bisognava dimostrare il maggior consumo di acqua rispetto a quello pattuito, non potendo essere accettato alcun calcolo presuntivo o a “forfait”, trattandosi di tariffa e non di tassa.
Ulteriore requisito mancante nelle richieste di pagamento inviate dal Comune ai cittadini, è la totale assenza delle motivazioni che hanno determinato l’aumento tariffario del canone acqua, non allegando neanche la delibera richiamata nella bolletta stessa, tutto ciò non ha consentito al contribuente di esercitare il proprio diritto di opporsi, qualora non avesse condiviso i presupposti caratterizzanti l’aumento del canone.
Infine, il Giudice di Pace richiamando le precedenti e ripetute sentenze emesse dall’Autorità Giudiziaria nel corso degli anni sulla non potabilità dell’acqua erogata dal Comune di Reggio Calabria e sul servizio fatiscente di depurazione, ha dichiarato illegittima la richiesta di pagamento dell’integrazione del canone acqua 2012, annullando la stessa, e condannando altresì il Comune di Reggio Calabria, sia alla restituzione dell’importo relativo al canone di depurazione versato oltre interessi, che al pagamento delle spese di giudizio.
L’Unione Nazionale Consumatori Calabria, chiede pertanto, in considerazione delle numerose disposizioni di legge violate, che vengano restituite alle famiglie Reggine gli importi corrisposti e non dovuti, a titolo di integrazione tariffaria del canone acqua, anche al fine di evitare ulteriori contenziosi e relative spese di giudizio che graverebbero sul bilancio del Comune ed invita chiunque volesse reperire ulteriori informazioni o chiedere, a seguito della sentenza emessa, il rimborso di quanto già corrisposto per tale integrazione del servizio idrico, di collegarsi al sito internet www.uniconsum.it o contattare l’ufficio legale dell’associazione 0965/24793.