No alla benedizione pasquale a scuola. Lo ha sancito la sentenza 166/16, pubblicata
dalla prima sezione del Tar Emilia-Romagna. Secondo il giudice, rileva Giovanni
D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti [1]”, l’utilizzo dei plessi
in orario extrascolastico risulta consentito dalla legge per finalità collettive,
ad esempio per iniziative culturali, mentre il sentimento religioso rientra comunque
nella sfera personale. Deve dunque escludersi che l’articolo 96 del decreto legislativo
297/94 autorizzi l’utilizzo della strutture per la celebrazione di un vero e proprio
rito religioso. Alla benedizione in palestra può partecipare chi vuole, a patto
che ci siano adulti che si assumano la responsabilità dei minori. La celebrazione
non s’ha da fare, anche se il principio di laicità dello Stato, precisano i giudici,
«non significa indifferenza di fronte all’esperienza religiosa». La condotta
dell’amministrazione deve piuttosto essere improntata a «equidistanza e imparzialità
rispetto a tutte le confessioni religiose». Nell’istituto, dunque, ben possono
svolgersi ad esempio convegni e altre manifestazioni dedicati alle questioni della
fede, a patto che siano destinati a tutti. La celebrazione di una messa o comunque
di un rito finirebbe invece per escludere i non cattolici, i credenti di altre confessioni.
Pertanto annullata la delibera del Consiglio di istituto che apre i locali alla parrocchia
del quartiere e accolto il ricorso proposto da un gruppo di insegnanti e genitori,
supportati da un’associazione.